Con la recente ordinanza del Tribunale di Velletri (Sezione Seconda Civile, n. r.g. 1236/2023, depositata lo scorso 7 novembre), per coloro che richiedono il risarcimento per l’inadempimento dei lavori che hanno impedito la loro agevolazione del Superbonus, non è più solo sufficiente dimostrare che l’appaltatore o il professionista non ha portato a termine il suo compito, ma devono provare di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi e tecnici previsti dalla normativa per accedere al beneficio. Questa modifica rappresenta un’importante svolta nel modo in cui i giudici interpretano le cause connesse alla mancata fruizione delle agevolazioni fiscali legate ai bonus edilizi, in quanto ora per considerare un danno “automatico”, è fondamentale provare quale sia stato il danno effettivo subito. Solo dimostrando che i lavori non svolti dall’appaltatore sono la causa che ha impedito l’ottenimento del Superbonus, le spese già sostenute e il mancato risparmio energetico possono rientrare a far parte del risarcimento che spetta al committente. È da un ricorso effettuato nel 2021 da una proprietaria di un immobile a Roma che si è valutato di aggiornare la legge sul tema. La gestione e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione da realizzare con Superbonus 110%, Sismabonus 110% e Bonus ristrutturazione 50%, in questo caso, erano stati affidati a un geometra e alla società che amministrava. Gli acconti versati, pari a un totale di 14.400 euro, sono diventati poi parte del risarcimento richiesto a seguito della mancata partenza dei lavori i lavori, affiancati da oltre 140.000 euro, che la committente ha sostenuto di meritare per aver perso la possibilità di fruire del Superbonus a causa dell’inadempimento. Quest’ultima domanda di risarcimento è stata però rigettata dal Tribunale, ritenendo non dimostrata la sussistenza dei requisiti per accedervi. La giudice ha infatti sostenuto come “la sola scadenza del termine utile per accedere al beneficio fiscale non è sufficiente a determinare in automatico una conseguenza lesiva di natura patrimoniale, non avendo la ricorrente neppure dedotto e provato la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale in tesi perduto in conseguenza dell’altrui inadempimento”. La Cassazione civile, di fatto, aveva già più volte chiarito che la chance non è un danno meramente ipotetico, ma una “concreta e seria occasione di conseguire un vantaggio”, sottolineando come sia fondamentale dimostrare quali siano stati elementi oggettivi che hanno provocato concretamente la perdita del Superbonus. Oltre alla necessità di dimostrare la condotta attiva del committente, volta a ottenere il beneficio, come ad esempio cercando un’altra impresa, sollecitando l’esecuzione dei lavori, o dimostrando di essersi attivato con diligenza, è indispensabile mosrare come il diritto al beneficio esistesse in principio, in base ai requisiti previsti dalla normativa fiscale e tecnica.