Italia - Imu, chi non deve pagare l'imposta sulla casa: al via anche i rimborsi

L'ultimo decreto Sostegni-bis stabilisce le categorie esentate dal pagamento e chi ha diritto al risarcimento della prima rata

Redazione 28/07/2021 13:03

E' previsto per dicembre 2021 il pagamento della seconda rata dell’Imu da parte di 25 milioni di proprietari e comproprietari di immobili in Italia. Il governo, però, ha deciso di esentare alcune categorie di proprietari danneggiati dalla pandemia. Con l'ultimo decreto Sostegni-bis, infatti, è stato chiarito chi non dovrà pagare la suddetta tassa.
 
Attività commerciali
Non dovranno pagare l’imposta per gli immobili i titolari del settore commerciale a condizione che il proprietario della struttura dove è svolta l’attività sia anche gestore dell’attività stessa. Parliamo di titolari di partita Iva e chi svolge attività d’impresa, o professione che produca un reddito agrario. Il contributo spetta a patto che il totale medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Tali requisiti non sono necessari a chi ha aperto la partita Iva dopo il primo gennaio 2019.
 
Esenzione prima rata per il turismo
Con la legge di Bilancio 2021 vengono esentati dal pagamento della prima rata Imu gli immobili dedicati a specifiche attività legate al comparto del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.
 
Proprietari reduci dal blocco degli sfratti
Buone notizie per i proprietari di immobili anche a uso residenziale e abitativo colpiti dall blocco degli sfratti. Il decreto consente di non pagare la tassa. Inoltre, tale categoria (che riguarda solo i proprietari delle abitazioni) ha diritto al rimborso della prima rata del 16 giugno qualora fosse già stata versata. Sono esclusi dalla misura gli immobili di proprietà delle imprese e quelli non abitativi.
 
Pensionati all’estero
Imu dimezzata, invece, per i pensionati che hanno maturato una pensione in Stati fuori dall'Ue in convenzione con l’Italia. Il provvedimento "vale per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia".
 

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